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Sono trascorsi più di 30 anni da un fatto di cronaca che fece molto discutere e che alcuni ancora ricorderanno.


Al centro di questa storia l’omicidio di un imprenditore di Parma reo di aver incontrato la donna sbagliata.

Il movente dell’omicidio, una polizza vita stipulata dall’imprenditore Carlo Mazza, la cui beneficiaria risultava essere Katharina Miroslawa ballerina di night club di origine polacca.


Bellissima e letale al punto di essere stata ribattezzata la “mantide”. Katharina all’epoca dei fatti svolgeva la professione di ballerina presso i più importanti night club del nord Italia.



Ci troviamo a Modena, per la precisione allo Shilling’s club, è il 1986 e Katharina intrattiene il pubblico con i suoi balli.


È proprio durante una delle sue esibizioni che conosce l’imprenditore parmigiano Carlo Mazza, amante della bella vita e dei locali notturni.



I due intraprendono una relazione quando un giorno l’uomo viene trovato morto. Subito si pensa ad un malore, ma l’autopsia fa scoprire due fori di proiettile dietro la testa dell’imprenditore.


Gli investigatori non hanno dubbi sul movente, ovvero la polizza vita stipulata a nome della ballerina, soprattutto nel momento in cui lei rifiuta 600 milioni di lire dalla compagnia assicurativa al posto del miliardo che le spettava.


Dopo una prima sentenza che scagiona per insufficienza di prove lei come mandante e il marito come esecutore, nel 1993 invece, la nuova sentenza li condanna entrambi 21 anni lei e 24 al marito.



Katharina è una donna libera dal 2013, si è rifatta una vita a Vienna dove lavora come traduttrice per un’azienda.



COSA HA SPINTO L’UOMO A SOTTOSCRIVERE UNA POLIZZA A SUO FAVORE?


Uno dei motivi per cui l’imprenditore stipulò una polizza sulla vita a nome della sua amante, è ricollegabile al fatto che questo strumento ancora oggi non entra all’interno dell’asse ereditario e quindi non l'avrebbe messa in contrasto con la ex moglie.



Infatti, le polizze vita non concorrono alla formazione delle quote ereditarie e nemmeno per calcolare se vi sia stata lesione della legittima.


Le somme riscosse non devono essere inserite nella dichiarazione di successione e pertanto non sono soggette al pagamento delle imposte.  


POLIZZA VITA E SUCCESSIONE


Il codice civile, prevede che dopo la morte di un familiare, la sua eredità venga trasmessa agli eredi tramite successione.


Come abbiamo già visto in altri articoli, in assenza di un testamento entra in campo la legge che attraverso l’atto di successione, stabilisce quali siano le quote da attribuire ad ogni erede presente nell’asse.


I beneficiari della polizza vita possono essere indicati in maniera specifica in fase di stipula, oppure possono essere gli eredi in senso generico.


Volendo il nome del beneficiario potrà rimanere segreto sino alla morte dell’assicurato.


Se i beneficiari di una polizza vita fossero gli eredi legittimi, sarebbe meglio che il contraente specificasse prima come la compagnia di assicurazione dovrà suddividere l’indennizzo in parti uguali o in base alle quote legittime previste dal codice civile.


Mentre se il beneficiario fosse una terza persona estranea agli eredi legittimi il problema non si pone.  



PUÒ UNA POLIZZA VITA CON UN BENEFICIARIO ESTRANEO LEDERE GLI EREDI LEGITITMI?



Se è vero che l’indennizzo della polizza non rientra nel patrimonio ereditario, i premi pagati ogni anno all’assicurazione per le suddette polizze, possono risultare come donazioni indirette.  


Se queste somme pagate in vita, dovessero superare il valore della quota disponibile, (quota che rimane a disposizione del defunto dopo aver soddisfatto gli eredi)

i legittimari potrebbero chiedere una somma di denaro al beneficiario in quanto lesione della legittima. 



Se te lo sei perso leggi anche LA COSA PIÙ IMPORTANTE DA SAPERE QUANDO TI APPRESTI A RICHIEDERE UNA SUCCESSIONE LEGGITIMA


Ad oggi non mi sono mai trovata in una situazione del genere, nonostante le liti tra parenti in fase di successione capitino spesso.


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Sabina M. la tributarista del privato